Nell’apprendistato di secondo livello gli obblighi formativi non si esauriscono con la formazione di base e trasversale: la parte professionalizzante si svolge in azienda, sotto la responsabilità del datore di lavoro, e va registrata e resa coerente con il Piano Formativo Individuale.
Due componenti, un unico obbligo
L’apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs. 81/2015) prevede un percorso formativo che unisce due parti complementari. Entrambe sono obbligatorie e devono essere programmate insieme nel PFI.
Formazione di base e trasversale
Competenze linguistiche, digitali, relazionali, di sicurezza e di organizzazione aziendale. È regolata dagli standard regionali, fino a 120 ore nel triennio, e Forgea la eroga in e-learning con il Fondo FonARCom. Vai alla Formazione Base →
Formazione professionalizzante
Le competenze tecnico-professionali legate alla qualifica del CCNL: si svolge in impresa, con l’affiancamento del tutor aziendale, secondo il monte ore e i contenuti previsti dal contratto collettivo applicato. La responsabilità della sua erogazione è del datore di lavoro.
Gli obblighi dell’azienda
Erogare le ore previste
Rispettare il monte ore e i contenuti della formazione professionalizzante stabiliti dal CCNL o dagli accordi interconfederali, in base a età, titolo di studio e competenze in ingresso dell’apprendista.
Nominare il tutor aziendale
Il tutor o referente aziendale affianca l’apprendista, ne segue l’inserimento e la crescita e concorre alla valutazione delle competenze acquisite.
Tenere il registro della formazione
Annotare per ogni attività svolta in impresa: data, durata, contenuti, nominativo del tutor e firma. Il registro documenta l’effettivo svolgimento della formazione.
Garantire la coerenza con il PFI
Le attività registrate devono corrispondere a quanto programmato nel Piano Formativo Individuale: stesse competenze, stessa articolazione, stessi obiettivi.
Il registro della formazione in impresa
La formazione professionalizzante non lascia traccia automatica come un corso in piattaforma: va documentata dall’azienda. Il registro — su supporto cartaceo o digitale — raccoglie le attività formative svolte sul lavoro e ne certifica la corrispondenza con il PFI e con la qualifica da conseguire.
In sede ispettiva il registro e il PFI vengono esaminati insieme. Un registro assente, incompleto o non coerente con il PFI viene contestato come inadempimento formativo, con le conseguenze indicate nella tabella qui sotto. La formazione va inoltre annotata nel fascicolo del lavoratore.
Normativa e sanzioni
| Riferimento | Cosa prevede |
|---|---|
| D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 | Testo Unico dell’apprendistato: definisce contenuti, durata e responsabilità della formazione dell’apprendista professionalizzante. |
| CCNL e accordi interconfederali | Stabiliscono monte ore, contenuti e articolazione della formazione professionalizzante e i moduli standard di PFI e registro. |
| Art. 47, comma 1, D.Lgs. 81/2015 | Se l’inadempimento formativo è di esclusiva responsabilità del datore e tale da impedire le finalità dell’apprendistato: versamento della differenza contributiva rispetto al livello di inquadramento superiore, maggiorata del 100%. |
| Art. 47, comma 2, D.Lgs. 81/2015 | Per le altre violazioni degli obblighi formativi contrattuali: sanzione amministrativa da 100 a 600 euro (da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva). |
| Disposizione dell’INL (art. 14, D.Lgs. 124/2004) | Se la formazione mancante è ancora recuperabile, l’Ispettorato assegna un termine per erogarla. |
| Uso elusivo del contratto | Formazione solo formale o assente può portare alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato ordinario fin dall’origine, con recupero di contributi e differenze retributive. |
Quadro sintetico e non esaustivo a fini informativi. Gli importi delle sanzioni e la loro applicazione dipendono dal caso concreto, dal CCNL applicato e dagli orientamenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: vanno sempre verificati con il proprio consulente del lavoro.
Come la finanzi: il Fondo EPAR
La formazione professionalizzante dell’apprendistato è finanziabile attraverso l’ente bilaterale EPAR, cui l’impresa aderisce gratuitamente. La formazione di base e trasversale è invece coperta dal Fondo FonARCom: Forgea gestisce entrambi i canali e la relativa rendicontazione.
Domande frequenti
La formazione professionalizzante si può svolgere online?
Dipende dal CCNL: molti contratti ammettono modalità e-learning per una parte dei contenuti, ma la componente pratica si svolge sul lavoro con il tutor. In ogni caso va registrata.
Chi è responsabile se la formazione non viene erogata?
Della formazione professionalizzante risponde il datore di lavoro. L’inadempimento a lui imputabile e tale da impedire le finalità dell’apprendistato comporta il recupero contributivo maggiorato del 100% (art. 47, comma 1).
Il tutor aziendale deve avere requisiti particolari?
Sì: livello di inquadramento, competenze ed esperienza adeguati agli obiettivi formativi, secondo quanto previsto dal CCNL o dagli accordi interconfederali. Un tutor può seguire più apprendisti entro i limiti fissati dal contratto.
Cosa viene controllato in caso di ispezione?
Contratto in forma scritta, PFI, registro della formazione, coerenza fra PFI e attività svolte, annotazioni nel fascicolo del lavoratore e inquadramento contributivo.
